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La III Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte ha lincenziato in data 5.11.07 il Disegno di legge regionale n. 357 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese"

Artigiani, il "bando Fiere" e il "bando Aggregazione" per competere sui mercati esteri. Da Regione Lombardia e Unioncamere agevolazioni per un totale di 2,2 milioni di euro

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Intervento dell'assessore re-gionale al Commercio e Fiere, ... Giovanni Caracciolo (nella foto) al convegno Lingotto: attività fieristica congressuale, quale futuro?

La Fondazione per il libro, la musica e la cultura indice un bando per l'affidamento di un contratto di affitto d'azienda relativo alla manifestazione "Alpi365 Expo Biennale delle Montagne"

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Asal: 1° Forum della Filiera Fieristica, Milano 29 novembre 2006

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Nasce l'Isf, Istituto per la certificazione dei dati fieristici

In corso la campagna associativa Assofiere 2007


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Fiere lombarde, bando da un milione per strutture e servizi migliori

Camera di Commercio di Bergamo: riapertura del bando per l'internaziona-lizzazione

Dalla Regione Lombardia finanziamenti per le fiere

Camera di Commercio di Bergamo: contributi per la partecipazione alla fiera "Matching"

Regione Lombardia: realizzazione di Fiere internazionali in Italia ed all’estero e di Missioni economiche all’estero

Camera di Commercio di Reggio Emilia: bando per l'assegnazione di contributi per la partecipazione a fiere all'estero

Camera di Commercio di Brescia: fondi per promuovere le PMI bresciane all'estero

Camera di Commercio di Parma: concessione di contributi per la partecipazione a fiere e mostre specializzate

Camera di Commercio di Bergamo: partecipazione agevolata alla fiera agroalimentare Sial (Shanghai 10-12/05/2007)

Camera di Commercio di Varese: un aiuto alle PMI per la partecipazione a fiere

Regione Lombardia - Quartieri fieristici. Cofinanziamento regionale per l'acquisto di veicoli di servizio interno ecologici

Camera di Commercio di Bergamo: stanziati € 250.000 per le imprese che partecipano a fiere di settore all'estero

Camera di Commercio di Perugia: aperto il bando per la partecipazione a fiere in Italia e all'estero

 Scaricabile la sentenza UE sull'IVA


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Master Progea per progettisti di allestimenti e di eventi, edizione 2007

 


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Scaricabile un estratto della ricerca sull'impatto socio economico della nuova Fiera di Roma

 

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STATUTO Assofiere
 
Statuto di Assofiere

Art. 1 - Denominazione, sede e durata
È costituita l'associazione denominata "Associazione organizzatori di fiere, mostre, saloni, eventi e congressi", in breve "Assofiere", con sede in Torino.
Con delibera assunta ai sensi di legge dagli organi competenti potranno essere istituiti uffici in Italia e all'estero. La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 2 - Oggetto sociale
L'Associazione è senza fini di lucro, indipendente e apartitica, si propone di promuovere le condizioni per il migliore sviluppo del settore fieristico (fiere, mostre, saloni, eventi e congressi) e di rappresentare e tutelare gli associati nei rapporti con tutti i possibili interlocutori in Italia e all'estero.
Art. 3 - Attività istituzionali
Per la realizzazione dell'oggetto sociale l'Associazione potrà:
a) promuovere ogni iniziativa volta far crescere l'attività fieristica e a difendere, elevare e sviluppare la categoria, anche attraverso collaborazioni con altre associazioni in Italia e all'estero, con le imprese clienti e le imprese fornitrici;
b) promuovere la conoscenza e il ruolo dell'Associazione nei confronti della pubblica amministrazione, operatori economici e opinione pubblica;
c) designare propri rappresentanti in seno ad organismi istituiti per coordinare e favorire lo sviluppo del settore;
d) promuovere la creazione di un centro studi e di un osservatorio sul settore;
e) promuovere lo sviluppo delle professionalità delle persone che lavorano nel settore, con l'attivazione di corsi di formazione, seminari, convegni e altre attività di aggiornamento;
f) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2-bis del D. P. R. 917/1986, e nel rispetto delle formalità richieste, raccogliere fondi con raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; L'associazione potrà inoltre:
g) promuovere la costituzione di una società di servizi, operante esclusivamente nel settore delle fiere, mostre, saloni, eventi e congressi, per:
1- fornire agli associati servizi di consulenza e assistenza strategica, legale, fiscale, tecnica e amministrativa, di ricerca, formazione e qualificazione del personale, di certificazione della qualità;
2- promuovere la creazione di marchi di qualità;
3- promuovere servizi generalizzati di acquisto di forniture e servizi collettivi, stipulando convenzioni vantaggiose per gli associati;
4- attivare la realizzazione di un fondo rotativo di assistenza agli associati per progetti specifici o avviamento di nuovi eventi;
5- promuovere lo sviluppo, adattamento, ristrutturazione, costruzione ex novo di contenitori necessari per il migliore svolgimento dell'attività nel settore delle fiere, mostre, saloni, eventi e congressi. A tal fine potrà assumere partecipazioni finanziarie, nonchè la gestione diretta;
6- svolgere altre attività strettamente connesse a quelle sopra elencate, concludendo le operazioni finanziarie, economiche, societarie e ogni altro atto utile.
Art. 4 - Soci
Possono far parte dell'Associazione imprese, associazioni o altre entità abilitate a operare nell'organizzazione di fiere, mostre, saloni, eventi e congressi, che siano iscritte alla Camera di commercio, o agli albi o elenchi previsti per il proprio settore, e diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e il suo codice etico. L'adesione è volontaria ed avviene secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 5.
Art. 5 - Assunzione della qualifica di socio
Per assumere la qualifica di socio, occorre presentare, firmata dal legale rappresentante, domanda scritta di adesione al Consiglio direttivo, su apposito modulo dallo stesso predisposto, contenente:
a) dichiarazione della conoscenza e della piena e incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci, nonchè delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie;
b) esatta denominazione del richiedente, sua sede legale, generalità del legale rappresentante ed eventualmente di coloro che possono assumere cariche associative;
c) l'impegno a fornire tutte le informazioni che l'Associazione riterrà utile richiedere per perseguire le finalità statutarie e l'assenso all'utilizzo delle informazioni fornite ai sensi della legge 675/96 sulla Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera, a maggioranza assoluta dei voti, del Consiglio direttivo, che provvederà a darne comunicazione scritta all'interessato. Le decisioni dei Consiglio direttivo in materia sono insindacabili e inappellabili.
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
Ciascun socio ha diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato nel rinnovo delle cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti:
a) all'osservanza dei presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e delle delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
b) a partecipare all'attività dell'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
c) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio direttivo.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'associazione, nè sono trasmissibili.
Art. 7 - Perdita dalla qualifica di socio
L'iscrizione all'Associazione vale per un anno e s'intende tacitamente rinnovata sempre che sia stata versata tempestivamente la quota associativa e non sia stato presentato dal socio atto formale di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza. Nel caso di cessazione della propria attività, la perdita dalla qualifica di socio avviene di diritto, fermo restando l'obbligo di versamento dell'intera quota sociale relativa all'anno in corso. In caso di documentate violazioni degli obblighi statutari, il socio può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è decisa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. Il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo dei pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione. I socio escluso potrà opporsi per iscritto contro il provvedimento dei Consiglio direttivo, inviando apposito ricorso al Consiglio direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte della Associazione, non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 8 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci,
b) il Consiglio direttivo,
c) il Presidente e uno o più Vice Presidenti dell'Associazione,
d) il Segretario-economo,
e) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 9 - Retribuzione
Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.
Art. 10 - Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci, nelle persone dei loro rappresentanti legali o loro delegati, è l'organo sovrano dell'Associazione. Sono ammessi in Assemblea i soci in regola col pagamento della quota associativa annuale. I soci non ancora in regola possono partecipare, ma senza diritto di voto. Possono partecipare professionisti o esperti esterni la cui presenza sia necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche, L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione delle Assemblee deve effettuarsi sia mediante avviso scritto da spedirsi ai soci, anche a mezzo fax con ricevuta di esito positivo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza sia mediante avviso da affiggersi nei locali dell'associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenenti entrambi gli avvisi l'ordine del giorno, il luogo della convocazione nella sede dell'associazione o altrove purchè in Italia e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo o, al più tardi, entro giugno per l'approvazione dei bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci in regola col pagamento della quota associativa. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. Il Consiglio direttivo potrà elaborare le specifiche per convocare e far svolgere le riunioni dell'Assemblea anche con l'ausilio di sistemi informativi telematici e/o di videocomunicazione. L'Assemblea in sede ordinaria:
a) approva le linee generali dei programma di attività per l'anno sociale, su proposta dei Consiglio direttivo;
b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio direttivo; c) approva l'ammontare della quota associativa annuale su proposta dei Consiglio direttivo;
d) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo; elegge la Commissione elettorale, di almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in Assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri non più associati;
e) provvede alla elezione dei membri dei Consiglio direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei revisori dei conti;
f) delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle;
g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dalla statuto. L'Assemblea in sede straordinaria delibera:
h) le modificazioni dei presente statuto;
i) lo scioglimento dell'Associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
l) su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà del numero complessivo degli associati aventi diritto al voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto, intervenuti in proprio o per delega.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli associati presenti e rappresentati, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.
L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano presente o, in mancanza anche di questo, da un socio designato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Ogni socio può ricevere per ciascuna riunione dell'Assemblea fino ad un massimo di tre deleghe da parte di altri soci in regola col pagamento della quota associativa, ed ogni socio può concedere al massimo due deleghe ad altri soci nel corso dell'anno solare. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura dei segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente, Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorchè non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua nelle modalità stabilite dal Consiglio direttivo. Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
Art. 11 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, compresi il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed il Segretario-economo eletti fra i soci e i mandatari delle persone giuridiche socie. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei soci secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione é eleggibile un solo candidato per ciascun socio, nella persona del legale rappresentante, o di suo delegato che rivesta alte cariche direttive di vertice nell'ambito dell'organizzazione del socio (Presidente, Vice presidente, Amministratore delegato, Direttore generale, Segretario generale). La cessazione dalle predette cariche nelle rispettive organizzazioni di provenienza comporta l'automatica decadenza dal Consiglio direttivo. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni indette decade automaticamente dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. l consiglieri eleggono fra loro il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed il Segretario-economo a maggioranza assoluta. Per la prima volta i membri dei Consiglio direttivo, ivi compreso il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed il Segretario-economo, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dai soci fondatori. Tutti i membri dei Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora durante il triennio si rendessero vacanti dei posti nel Consiglio direttivo, i consiglieri rimasti provvederanno a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione Assembleare seguirono, nella graduatoria della votazione, i consiglieri uscenti. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti vacanti superassero il 50%, anche in tempi diversi nell'arco del triennio, il Consiglio direttivo decade automaticamente e il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per una nuova elezione, entro e non oltre trenta giorni dall'ultima dimissione. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio direttivo ha il compito di:
a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
d) formulare il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
e) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
f) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
i) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'Associazione;
j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione; k) esercitare, in casi d'urgenza, i poteri dell'Assemblea, sottoponendo alla ratifica della stessa le deliberazioni così asssunte;
l) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il 50% dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro quindici giorni. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con comunicazione scritta a ciascun consigliere, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, termine che può essere ridotto a tre giorni nei casi di comprovata urgenza. Tali formalità non sono necessarie per i consiglieri presenti ove, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente. Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno il 50% dei consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente. Nel Consiglio non è ammessa delega. Di ogni delibera del Consiglio direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura dei Segretario-economo sul libro dei verbali del Consiglio direttivo; in caso di assenza del Segretario-economo, il Presidente nomina, fra i presenti, un segretario.
Art. 12 - Presidente dell'Associazione
Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. é responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione in qualunque sede politica, economica, amministrativa, facendosi portavoce delle aspettative degli iscritti. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:
a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo stabilendo, insieme al o ai vicepresidenti, l'ordine del giorno della riunione;
b) cura l'attuazione delle deliberazioni Assembleari e del Consiglio direttivo;
c) assume diritti e obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio direttivo e/o dall'Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza; d) esercita, in casi d'urgenza, i poteri del Consiglio direttivo, sottoponendo le decisioni così prese alla successiva ratifica;
e) sovrintende e controlla l'operato del Segretario-economo;
f) stabilisce le iniziative da intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione e le sottopone all'approvazione del Consiglio direttivo;
g) attua la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o esteri, previa autorizzazione del Consiglio direttivo;
h) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
Art. 13 - Vice Presidente dell'Associazione
Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in caso di assenza o impedimento del Presidente. Il solo intervento del Vice - Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
Art. 14 - Segretario-economo
Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri. Dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti secondo le direttive del Presidente. Firma la corrispondenza corrente e svolge ogni incarico affidatogli dal Presidente e che lo statuto gli riconosce. é responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Il Segretario-economo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli al Consiglio direttivo, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio, verrà fatta propria dal Presidente. Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al precedente articolo 10, il Segretario-economo decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio direttivo.
Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è un organo eventuale dell'Associazione che può essere istituito per volontà dell'Assemblea dei soci. é composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci in regola col pagamento della quota associativa. é eleggibile un solo candidato per ciascun socio, nella persona del legale rappresentante, o di suo delegato che sia competente nel settore contabile. Il Collegio dei revisori è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. L'appartenenza al Collegio dei revisori è incompatibile con ogni altra carica nell'Associazione. Ove sia istituito, il Collegio dei revisori avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario-economo. Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati dei controllo. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.
Art.16 - Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
c) dagli avanzi di gestione;
d) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita, ed è indivisibile finchè dura l'Associazione. Le entrate sociali sono costituite: 1) dalle quote associative; 2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, dei D.P.R. n. 917/1986; 3) dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali; 4) da ogni ulteriore entrata derivante all'Associazione a qualsiasi legittimo titolo. Le quote associative non sono trasmissibili nè rimborsabili in nessun caso.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
Art. 17 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Segretario-economo, approvati dal Consiglio direttivo e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea, entro il 31 marzo di ciascun anno, o al più tardi entro il 30 giugno, ed essere corredati da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, nel caso sia stato costituito.
Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci in sessione straordinaria decide anche in merito alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo ad altre associazioni od organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. Ove ne ricorrano le condizioni l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
Art. 19 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

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